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Autobusni kolodvor Zagreb

Diritti di passeggeri

Diritti di passeggeri


INFORMAZIONI SUI DIRITTI DI PASSEGGERI NEL TRASPORTO SU AUTOBUS

Reclami e denunce

Informiamo i passeggeri e gli altri utenti dei nostri servizi, così come i visitatori di questo sito, che tutti i reclami, le denunce e gli elogi possono essere inviati per iscritto al seguente indirizzo:



Zagrebački holding - Podružnica Autobusni kolodvor, Av.  Marin Držić 4, 10000 Zagabria, di persona presso lo stesso indirizzo, nonché sull’indirizzo di posta elettronica: [email protected]  


La legge sull'attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui diritti di passeggeri nel trasporto su autobus e sulla modifica del Regolamento (CE) n. 2006/2004 (“Gazzetta Ufficiale” n. 127/13) regola l'esercizio di tutela dei diritti di passeggeri in autobus sulle linee nella Repubblica di Croazia in cui il luogo di partenza e il luogo di destinazione sono all'interno dell'Unione europea e il viaggio è lungo 250 chilometri o più.
 
Per il trasporto interno di linea nella Repubblica di Croazia e per il trasporto internazionale di linea dei passeggeri con almeno una sosta al di fuori dell'Unione europea, si applicano le deroghe all'applicazione del Regolamento (UE) n. 181/2011 (fino al 1 marzo 2017).
 
I diritti di passeggeri per i servizi di trasporto di linea comprendono:
 
  • La non discriminazione dei passeggeri sulla base della loro nazionalità o il punto di vendita in cui il biglietto è stato acquistato
  • Il diritto al trasporto di persone disabili e di mobilità ridotta (salvo in caso di mancato rispetto delle ragioni di sicurezza, inadeguata struttura del veicolo o infrastruttura)
  • La compensazione per la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle o di altre attrezzature per la mobilità in caso di accertata responsabilità del vettore o della stazione centrale degli autobus
  • Il diritto alle informazioni sul viaggio da fornire ai passeggeri prima e durante il viaggio, così come le informazioni sui diritti di passeggeri. Su richiesta della persona con ridotta mobilità, le informazioni, se possibile, si forniscono in formati accessibili
  • La formazione di un sistema di reclami da parte dei vettori a disposizione di tutti i passeggeri
  • Il trattamento dei reclami da parte del vettore entro 3 mesi dalla data di ricevimento

I diritti di passeggeri in servizio regolare tra due o più paesi dell'Unione europea per una distanza minima di 250 km includono, tra l’altro:
 
  • La garanzia di continuare o deviare il viaggio fino alla destinazione finale, o il rimborso del prezzo del biglietto in caso di sovraprenotazione, cancellazione o ritardo di partenza per più di 120 minuti
  • L’assistenza adeguata in caso di cancellazione o ritardo di partenza per più di 90 minuti nei viaggi con una durata prevista superiore a 3 ore
  • Le informazioni in caso di cancellazione o ritardo di partenza
  • Il risarcimento in caso di decesso o lesioni, nonché in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio a causa di incidenti, e soprattutto l’aiuto fornito al passeggero da parte del vettore in caso di un incidente in materia di assistenza pratica immediata

Il reclamo relativo alla violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 il passeggero è obbligato a presentare al vettore entro 90 giorni dalla data in cui il servizio di trasporto è stato fornito (i dati si trovano sul biglietto). Il vettore è obbligato, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, ad informare il passeggero se il suo reclamo è stata adottato, respinto o se si sta ancora esaminando. Il termine di dare una risposta definitiva è di 90 giorni dalla data di consegna. Solo nel caso in cui il vettore non risolve il reclamo del passeggero nel modo sopra descritto (come definito dall'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011) o se il passeggero non è soddisfatto del modo in cui il reclamo è stato risolto, il passeggero ha il diritto di presentare il reclamo al Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture, come l'organismo di attuazione nella Repubblica di Croazia. Di conseguenza, il Ministero, senza indugi, entro 30 giorni dal giorno in cui il reclamo è stato presentato per iscritto, informa il passeggero sui fatti accertati e sulle misure adottate. Se il passeggero non è nemmeno in questo caso soddisfatto delle misure adottate o se no è stato informato delle misure adottate entro il tempo prescritto, può avviare il procedimento amministrativo presso il tribunale competente.